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SISTEMI SOLARI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO D’ACQUA SANITARIA
Le famigle italiane spendono ogni anno da 300 a 900 euro per produrre l’acqua calda che utilizzano per lavarsi. Senza contare quella usata da lavatrici e lavastoviglie. Eppure non mancano i sistemi che potrebbero azzerare questa spesa, con piccoli investimenti che si ammortizzano nel giro di pochi anni. Il più efficiente ed economico è il solare termico.

I sistemi solari termici basano la propria capacità di convertire l’energia solare in energia termica mediante lo sfruttamento dell’effetto serra.


Componenti principali comuni a tutte le tipologie di impianto solare termico sono:
- collettore solare
- serbatoio di accumulo
- centralina di controllo e dispositivi di integrazione termica.
Abbiamo due diverse tipologie di funzionamento per il solare:
- sistemi a circolazione naturale
- sistemi a circolazione forzata.

Nei sistemi a circolazione naturale il movimento del fluido verso l’accumulo avviene a seguito di moti convettivi naturali dovuti al processo di riscaldamento all’interno dei collettori solari. I vantaggi legati a questo sistema sono rappresentati dalla semplicità del circuito che non necessita di pompa di circolazione ne centraline etc., e quindi dai ridotti costi di installazione e di interventi di manutenzione.

Nei sistemi a circolazione forzata il fluido termovettore è mantenuto in circolo da una pompa controllata dalla centralina elettronica, che la attiva se la temperatura dell’ acqua scende. I vantaggi di questo tipo di impianto sono rappresentati dalla possibilità di scegliere le più opportune modalità di integrazione nell’ edificio, grazie a condizioni non vincolanti per il posizionamento reciproco collettori serbatoio e quest’ ultimo collocarlo in ambienti protetti da sollecitazioni termiche e ambientali esterne. In questa configurazione l’accumulo non è soggetto a limitazioni predefinite.

La maggiore velocità di circolazione consente una maggiore efficienza del sistema in termini di trasporto del calore.
Più complesso e più costoso del precedente sistema, ha bisogno di energia per l’alimentazione della pompa, anche se minima rispetto al guadagno conseguibile.


CRITERI DI DIMENSIONAMENTO.
Per dimensionare un sistema solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, il parametro di base è il numero di utenti da servire, in funzione del quale si ha una previsione attendibile del consumo giornaliero di acqua calda.
Quantificando per ogni utente il consumo, corrispondente alla media pro capite, pari a 60 litri al giorno a 45° C di temperatura, il dimensionamento viene effettuato mediante l’applicazione di parametri standardizzati quali:
- si attribuisce al sud almeno 0,55 mq di superficie captante per ogni utente in grado di garantire una produzione di 80-130 litri di acqua a 45° C in un periodo variabile a seconda delle stagioni e dell’area geografica di 6 ore.
- la dimensione dell’accumulo deve garantire un volume minimo di almeno 60-70 litri per 0,55 mq di pannello installato

 

Zona di installazione Superficie del pannello solare
( mq / persona )
Volume minimo per serbatoio
( litri / persona )
Sud 0,55 60

I RISPARMI E ASPETTO ECOLOGICO
Facciamo due rapidi calcoli: per ogni doccia se ne vanno via almeno 30 litri d’acqua. Cento litri è il consumo per un bagno caldo. Ogni lavaggio di lavatrice o di lavastoviglie richiede di almeno 20 litri di acqua. La media di consumo d’acqua pro capite è di circa 60 litri. Insomma, ogni famiglia italiana consuma ogni giorno circa 200 – 250 litri d’acqua che, per lo più viene usata bel calda, a temperature che superano i 40° C.


Per riscaldare l’acqua ci vuole energia, fornita da un classico boiler elettrico oppure da una caldaia a gas metano. È stato calcolato che, soltanto per il riscaldamento di quella che viene chiamata in termine tecnico “acqua calda sanitaria” ( tralasciando quindi quella usata per il riscaldamento ) se ne vadano ogni anno dai 300 ai 900 euro. Una spesa non certo trascurabile nel bilancio familiare.


Per non parlare poi degli effetti nocivi che l’utilizzo di questa energia procura all’ambiente. Ogni kWh di energia elettrica prodotto è causa dell’emissione nell’atmosfera di mezzo chilo di anidride carbonica, mentre solo un metro quadro di pannello solare termico per la produzione di acqua calda fa risparmiare ogni anno la produzione di 1.000 kWh di energia elettrica. Evita cioè l’emissione di mezza tonnellata di anidride carbonica nell’atmosfera.
Se poi si vuole calcolare meglio il risparmio che si può ottenere riscaldando l’acqua con il solare termico ecco un esempio.


In Italia l’insolazione varia di zona in zona. In media però possiamo dire che corrisponde in un anno a circa 4,8 kWh per metro quadro al giorno. Un collettore solare di media qualità è in grado di utilizzare il 60% di questa energia. Quindi se si moltiplicano 4,8 kWh x 365 giorni x 60% si ottiene un valore di 1.051 kWh prodotti ogni anno da un metro quadro di collettore solare.

Pannello solare produce

1 metro quadro / giorno
1 metro quadro / anno
4,8 kWh
1.051 kWh


Calcolando il costo del kWh in circa 18 centesimi di euro, abbiamo un risparmio di circa 190 euro ogni anno per ogni metro quadro di collettori solari installati.
Chi ha una caldaia a metano ottiene un risparmio inferiore. L’energia prodotta da una caldaia si misura in chilocalorie. 1 kWh = 867 chilocalorie e per produrlo occorrono 0,1 m³ di metano, che costano circa 6 centesimi di euro. I 1.051 kWh prodotti ogni anno dal metro quadro di collettore solare garantiscono pertanto un risparmio di circa 63 euro. E un impianto da 5 m² ( sufficiente per produrre circa 400 litri d’acqua calda ogni giorno) garantisce un risparmio di circa 315 euro ( per chi usa la caldaia a metano ) e di 945 euro ( per chi ha il boiler elettrico).

Considerando che un impianto solare termico costa circa 800 euro al metro quadro, tutto compreso, e spese complessive di circa 4.000 euro, in cinque anni avremo completamente ammortizzato la spesa e inizieremo ad avere un guadagno secco annuo di circa 900 euro.



Le domande più frequenti per ottenere la detrazione del 55% per le opere finalizzate al risparmio energetico e all'installazione di pannelli solari termici, infissi e caldaie a condensazione:

D - Perchè scegliere il solare termico conviene ancora di più?

I pannelli solari termici consentono di produrre acqua calda gratis grazie all'energia del sole.
Trattandosi di una fonte pulita e rinnovabile beneficiano di incentivi statali e regionali.

In particolare lo Stato prevede due forme di incentivazione:
- IVA agevolata al 10%
- Detrazione IRPEF in base alla legge finanziaria dell'anno in corso

Scopriamo di seguito la detrazione IRPEF attualmente in vigore e come poter accedere all’incentivazione.

D - Per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?
R - Né all'uno né all'altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.

La Finanziaria 2008 estende fino al 2010 la detrazione IRPEF del 55% per i pannelli solari termici, introdotta con la Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

D - Qual è il massimo importo detraibile? In quanti anni?
R -Il massimo importo detraibile per l'installazione di pannelli solari è pari a 60.000 euro.
La detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.

D - Come ottenere gli incentivi?
R - Per richiedere la detrazione IRPEF del 55% è necessario:

- ottenere l’ASSEVERAZIONE da un tecnico abilitato, che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all’ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31/12/2007) copia dell'attestato di qualificazione energetica (o copia dell'attestato di certificazione energetica nelle province autonome di Trento e Bolzano o nei comuni che hanno introdotto la certificazione energetica con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005)

- trasmettere all’ENEA, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;

- i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico;

- conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione.

D - Ho già realizzato nel 2007 un intervento di riqualificazione energetica. Come posso inviare all'ENEA la documentazione prevista entro 60 giorni dalla fine dei lavori?
R - Oltre all'inoltro informatico tramite il sito http://finanziaria2007.acs.enea.it, è possibile inviare la documentazione anche tramite raccomandata semplice all'indirizzo indicato sul decreto.

D - Perché per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di pannelli solari o caldaie a condensazione è necessario munirsi sia dell'asseverazione di un tecnico, sia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la certificazione (o qualificazione) - da inviare all'ENEA - deriva da un'altra legge e precisamente dall'art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico. Sono quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre il documento reso obbligatorio dal precedente decreto legislativo.

D - Nel caso di installazione di nuove finestre comprensive di infissi per le quali viene rilasciata una certificazione degli elementi da parte del produttore, è necessario acquisire anche l'attestato di certificazione o qualificazione energetica da inviare all'ENEA?
R - Si, è esplicitamente richiesto dall'art. 4 comma 1b del decreto attuativo. La certificazione del produttore (che sostituisce l'asseverazione di cui all'art. 4 comma 1a) e l'attestato di qualificazione energetica non sono alternativi. Il primo assicura la qualità del prodotto infissi e il secondo consente di valutare lo status energetico dell'immobile nel suo complesso. Quest'ultimo documento diventerà presto obbligatorio per tutti gli edifici e lo Stato oggi contribuisce alle spese con la detrazione fiscale.

D - Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA). 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).

D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA). 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).

D - Quali sono le caratteristiche dei pannelli solari e delle caldaie che occorre installare?
R - Si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici" per quanto riguarda i pannelli solari e a quanto disposto dall'art. 9 per quanto riguarda le caldaie a condensazione. Si ricorda che il decreto è scaricabile dalla sezione "I decreti attuativi".

D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento a biomasse (legna)? E gli impianti geotermici? E altri tipi di impianti?
R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il decreto 19/2/07 prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici. Tuttavia, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del decreto. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria e all'art. 6 del "decreto edifici".

D - Nella ristrutturazione di una casa, posso approfittare della detrazione del 36% per i lavori di manutenzione straordinaria e del 55% per i lavori di riqualificazione energetica?
R - Si ritiene di si, non c'è contrasto tra i due tipi di benefici. Ovviamente non sono cumulabili per lo stesso intervento.

La Finanziaria 2008 estende fino al 2010 la detrazione IRPEF del 55% per i pannelli solari termici, introdotta con la Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

D - Devo commissionare a un tecnico la documentazione prevista dal decreto. La parcella rientra tra le spese detraibili?
R - Si, nei limiti della percentuale prevista.

D - Sono laureato in ingegneria. Posso firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione energetica previsto dal decreto?
R - La documentazione prevista dal decreto deve essere redatta da un tecnico abilitato, ove con questa dizione si intende una persona abilitata alla progettazione di edifici e impianti iscritto all'Ordine o al Collegio professionale (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale). Secondo la "circolare entrate", reperibile sul sito, possono redigere i documenti anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, purché regolarmente iscritti all'Albo.

D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

D - Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

D - Mi hanno detto che in base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta questa interpretazione?
R - La "circolare entrate" conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

D - Quali sono le caratteristiche che devono avere finestre e infissi per beneficiare delle agevolazioni?
R - L'unica caratteristica richiesta è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato D al decreto.

D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
R - Fonti del MSE hanno precisato che possono beneficiare delle detrazioni fiscali tutti i pannelli solari e gli impianti "factory made" che presentano una certificazione di test secondo le norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciate da un laboratorio accreditato e che si considerano tra loro equivalenti. In questo modo si ritiene che possono accedere alle detrazioni di imposta tutte le tecnologie del solare termico presenti sul mercato e affidabili in termini di qualità del prodotto.

D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del decreto attuativo possono usufruire della detrazione del 55%. La documentazione da approntare è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA); 3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da inviare in copia all'ENEA).

D - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata e su tutti i corpi scaldanti.

D - Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
R - Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal "decreto edifici" (con detrazione fiscale al 55%) mentre la parte riguardante il variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal "decreto motori" (con detrazione fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere alla detrazione, la potenza elettrica dell'inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.

D - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R - Non è una domanda che deve essere inviata all'ENEA ma una documentazione tecnica (attestato di certificazione/qualificazione energetica e scheda informativa) e, non essendo specificato a cosa è riferita la fine dei lavori, sta nella facoltà del richiedente decidere, tra le varie opzioni, la data limite dalla quale decorrono i sessanta giorni suddetti, fermo comunque restando che tale documentazione va inviata entro il 29 febbraio 2008.

D - Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
R - Nel caso di interventi su condomini occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
a) Interventi in parti comuni del condominio:
- se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio;
- se gli impianti sono autonomi occorre predisporre tanti allegati "A" e "E" per quanti sono gli appartamenti.
b) Intervento su singolo appartamento:
- se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "B" e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
- se l’impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.

D - Vorrei sapere quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica e quale dei due debbo far compilare per accedere agli incentivi del 55%.
R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007.
L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida nazionali, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.

D - Ho intenzione di installare una caldaia a condensazione per sostituirne una ormai obsoleta. E' necessario l'attestato di qualificazione energetica dal momento che la nuova ha una potenza nominale inferiore a 100 kW?
R - Sono necessari tre documenti. Il primo: asseverazione del tecnico abilitato relativo all'impianto (art. 4 c. 1a), da conservare; questo documento può essere sostituito dalla certificazione del produttore (art. 9 c. 4) se - come nel caso specifico - l'impianto ha una potenza nominale inferiore a 100 kW. Il secondo: certificazione o qualificazione energetica dell'edificio (art. 4 c. 1b), da inviare all'ENEA. Il terzo: scheda informativa (all. E), ancora da inviare all'ENEA.

D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?
R - A causa di un errore nella tab. 3 della Finanziaria (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" sono stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") e in attesa della sua correzione, non è stato possibile includere le strutture opache orizzontali (tetti, coperture, solai, ecc.) nel decreto con la conseguenza che queste non risultano per ora incentivate. In attesa della correzione, si può tuttavia sempre fare riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto: se si raggiunge nel corso della ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati nell'allegato C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate. Se non è possibile raggiungere tale obiettivo, è sempre disponibile la detrazione del 36%, già in vigore da alcuni anni, e per la quale occorre seguire il relativo iter.

D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? E il 55% da detrarre è comprensivo di IVA?
R - La risposta alla prima domanda è affermativa per quanto riguarda la prestazione di servizi e fino a concorrenza dell'importo della prestazione stessa per quanto riguarda la cessione di beni, qualora questi siano di valore significativo. Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda la "circolare entrate" al paragrafo 9.

D - Sto ultimando una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2004 ma in cui mi devono ancora installare la caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l'opportunità di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l'edificio esistente. Posso usufruire delle detrazioni?
R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e quindi l'intervento a nostro parere non è agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un edificio iscritto al catasto o per il quale è in corso l'accatastamento e per il quale si paga l'ICI se dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo in corso di costruzione, nel qual caso non sono previsti comunque benefici.

D - Il limite di 60.000 euro della detrazione previsto per la coibentazione delle pareti e per la sostituzione delle finestre deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
R - Entrambi i lavori fanno riferimento al comma 345 della Finanziaria che stabilisce il tetto di detrazione di 60.000 euro per ciascun intervento in cui realizzati uno o più dei lavori ricadenti nello stesso comma.

D - In casa mia devo sostituire alcune finestre con altre nuove che rispettano i valori di trasmittanza tabellati nell'allegato D del "decreto edifici". Quale documentazione devo preparare?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato che specifichi il valore della trasmittanza prima e dopo l'intervento nel rispetto dei valori limite di cui all'allegato D; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra che attesti il rispetto degli stessi requisiti e dalle certificazioni dei singoli componenti, rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA). 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).

D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate (e in questo caso sarebbe considerata struttura opaca verticale), sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra (e in questo caso sarebbe considerata finestra comprensiva di infissi). Per i valori di trasmittanza da rispettare in entrambi i casi, vedere l'allegato D al "decreto edifici". Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.

D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal "decreto edifici". E' vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
R - Il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile nella sezione "La normativa". Il soggetto attuatore di tale decreto non è però l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.grtn.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.

D - Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter) con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
R - Tale intervento potrebbe rientrare in quelli previsti dal "decreto edifici", facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria che prevede una detrazione fiscale del 55%. Occorre però dimostrare che l'installazione del condizionatore nella funzione pompa di calore consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del "decreto edifici". In alternativa, l'intervento potrebbe rientrare in quelli previsti dal "decreto motori" (che prevede, però, una detrazione solo del 20%) ma facciamo notare che la potenza elettrica dell'inverter per accedere alla detrazione deve essere uguale o superiore a 7,5 kW, il che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.

D - Abito in una villa trifamiliare senza però che i proprietari di ciascuna unità immobiliare abbiano costituito un condominio. Volendo cambiare la caldaia centralizzata con una nuova a condensazione, occorre inviare un solo attestato di qualificazione energetica (allegato A) e una sola scheda informativa (allegato E) o tanti attestati e tante schede quanti sono i proprietari? Se è vera la prima ipotesi, chi è tenuto di noi ad inviare la documentazione?
R - In analogia con quanto stabilito per la richiesta di detrazione fiscale del 36%, si ritiene che in tutti i casi di lavori comuni in edifici privi di condominio sia sufficiente un solo allegato A e un solo allegato E e che l'invio all'ENEA possa essere fatto da uno qualsiasi dei proprietari non condòmini.

D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW."

D - Ho inviato la documentazione all'ENEA ma non ho poi avuto riscontri. Come posso sapere se la mia documentazione è stata accettata e se potrò accedere alla detrazione?
R - Non è al momento previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Si ribadisce, tuttavia, che gli unici documenti da inviare sono l'allegato A (attestato di qualificazione/certificazione energetica) e l'allegato E (scheda informativa). Null'altro.

D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1?
R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.