SISTEMI SOLARI TERMICI PER
IL RISCALDAMENTO D’ACQUA SANITARIA
Le famigle italiane spendono ogni anno da 300 a 900 euro per produrre l’acqua
calda che utilizzano per lavarsi. Senza contare quella usata da lavatrici
e lavastoviglie. Eppure non mancano i sistemi che potrebbero azzerare questa
spesa, con piccoli investimenti che si ammortizzano nel giro di pochi anni.
Il più efficiente ed economico è il solare termico.
I sistemi solari termici basano la propria capacità di convertire l’energia
solare in energia termica mediante lo sfruttamento dell’effetto serra.
Componenti principali comuni a tutte le tipologie di impianto solare
termico sono:
- collettore solare
- serbatoio di accumulo
- centralina di controllo e dispositivi di integrazione termica.
Abbiamo due diverse tipologie di funzionamento per il solare:
- sistemi a circolazione naturale
- sistemi a circolazione forzata.
Nei sistemi a circolazione
naturale il movimento del fluido verso l’accumulo avviene
a seguito di moti convettivi naturali dovuti al processo di riscaldamento
all’interno dei collettori solari. I vantaggi legati a questo sistema
sono rappresentati dalla semplicità del circuito che non necessita
di pompa di circolazione ne centraline etc., e quindi dai ridotti costi di
installazione e di interventi di manutenzione.

Nei sistemi a circolazione
forzata il fluido termovettore è mantenuto in circolo
da una pompa controllata dalla centralina elettronica, che la attiva se la
temperatura dell’ acqua scende. I vantaggi di questo tipo di impianto
sono rappresentati dalla possibilità di scegliere le più opportune
modalità di integrazione nell’ edificio, grazie a condizioni
non vincolanti per il posizionamento reciproco collettori serbatoio e quest’
ultimo collocarlo in ambienti protetti da sollecitazioni termiche e ambientali
esterne. In questa configurazione l’accumulo non è soggetto a
limitazioni predefinite.

La maggiore velocità di circolazione consente
una maggiore efficienza del sistema in termini di trasporto del calore.
Più complesso e più costoso del precedente sistema, ha bisogno
di energia per l’alimentazione della pompa, anche se minima rispetto
al guadagno conseguibile.
CRITERI DI DIMENSIONAMENTO.
Per dimensionare un sistema solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria, il parametro di base è il numero di utenti da servire, in
funzione del quale si ha una previsione attendibile del consumo giornaliero
di acqua calda.
Quantificando per ogni utente il consumo, corrispondente alla media pro capite,
pari a 60 litri al giorno a 45° C di temperatura, il dimensionamento viene
effettuato mediante l’applicazione di parametri standardizzati quali:
- si attribuisce al sud almeno 0,55 mq di superficie captante per ogni utente
in grado di garantire una produzione di 80-130 litri di acqua a 45° C
in un periodo variabile a seconda delle stagioni e dell’area geografica
di 6 ore.
- la dimensione dell’accumulo deve garantire un volume minimo di almeno
60-70 litri per 0,55 mq di pannello installato
| Zona di installazione |
Superficie del pannello solare
( mq / persona )
|
Volume minimo per serbatoio
( litri / persona )
|
| Sud |
0,55 |
60 |
I
RISPARMI E ASPETTO ECOLOGICO
Facciamo due rapidi calcoli: per ogni doccia se ne vanno via almeno 30 litri
d’acqua. Cento litri è il consumo per un bagno caldo. Ogni lavaggio
di lavatrice o di lavastoviglie richiede di almeno 20 litri di acqua. La media
di consumo d’acqua pro capite è di circa 60 litri. Insomma, ogni
famiglia italiana consuma ogni giorno circa 200 – 250 litri d’acqua
che, per lo più viene usata bel calda, a temperature che superano i
40° C.
Per riscaldare l’acqua ci vuole energia, fornita da un classico boiler
elettrico oppure da una caldaia a gas metano. È stato calcolato che,
soltanto per il riscaldamento di quella che viene chiamata in termine tecnico
“acqua calda sanitaria” ( tralasciando quindi quella usata per
il riscaldamento ) se ne vadano ogni anno dai 300 ai 900 euro. Una spesa non
certo trascurabile nel bilancio familiare.
Per non parlare poi degli effetti nocivi che l’utilizzo di questa energia
procura all’ambiente. Ogni kWh di energia elettrica prodotto è
causa dell’emissione nell’atmosfera di mezzo chilo di anidride
carbonica, mentre solo un metro quadro di pannello solare termico per la produzione
di acqua calda fa risparmiare ogni anno la produzione di 1.000 kWh di energia
elettrica. Evita cioè l’emissione di mezza tonnellata di anidride
carbonica nell’atmosfera.
Se poi si vuole calcolare meglio il risparmio che si può ottenere riscaldando
l’acqua con il solare termico ecco un esempio.
In Italia l’insolazione varia di zona in zona. In media però
possiamo dire che corrisponde in un anno a circa 4,8 kWh per metro quadro
al giorno. Un collettore solare di media qualità è in grado
di utilizzare il 60% di questa energia. Quindi se si moltiplicano 4,8 kWh
x 365 giorni x 60% si ottiene un valore di 1.051 kWh prodotti ogni anno da
un metro quadro di collettore solare.
Pannello solare produce
1 metro quadro / giorno |
1 metro quadro / anno |
4,8 kWh |
1.051 kWh |
Calcolando il costo del kWh in circa 18 centesimi di euro, abbiamo
un risparmio di circa 190 euro ogni anno per ogni metro quadro di collettori
solari installati.
Chi ha una caldaia a metano ottiene un risparmio inferiore. L’energia
prodotta da una caldaia si misura in chilocalorie. 1 kWh = 867 chilocalorie
e per produrlo occorrono 0,1 m³ di metano, che costano circa 6 centesimi
di euro. I 1.051 kWh prodotti ogni anno dal metro quadro di collettore solare
garantiscono pertanto un risparmio di circa 63 euro. E un
impianto da 5 m² ( sufficiente per produrre circa 400 litri d’acqua
calda ogni giorno) garantisce un risparmio di circa 315 euro ( per
chi usa la caldaia a metano ) e di 945 euro ( per chi ha il boiler elettrico).
Considerando che un impianto
solare termico costa circa 800 euro al metro
quadro, tutto compreso, e spese complessive di circa
4.000 euro, in cinque anni avremo completamente ammortizzato la spesa
e inizieremo ad avere un guadagno secco annuo di circa 900
euro.
Le
domande più frequenti per ottenere la detrazione del 55% per le opere
finalizzate al risparmio energetico e all'installazione di pannelli solari
termici, infissi e caldaie a condensazione:
D - Perchè scegliere il solare termico conviene ancora di più?
I pannelli solari termici consentono
di produrre acqua calda gratis grazie all'energia del sole.
Trattandosi di una fonte pulita e rinnovabile beneficiano di incentivi statali
e regionali.
In particolare lo Stato prevede due forme di incentivazione:
- IVA agevolata al 10%
- Detrazione IRPEF in base alla legge finanziaria dell'anno in corso
Scopriamo di seguito la detrazione IRPEF attualmente
in vigore e come poter accedere all’incentivazione.
D - Per
fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle
spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle
dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda
al Centro di Pescara dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?
R - Né all'uno né
all'altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.
La Finanziaria 2008 estende fino al 2010 la detrazione
IRPEF del 55% per i pannelli solari termici, introdotta con la Finanziaria
2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
D - Qual è
il massimo importo detraibile? In quanti anni?
R -Il massimo importo detraibile per l'installazione di pannelli
solari è pari a 60.000 euro.
La detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di
pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, a scelta irrevocabile
del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.
D - Come ottenere
gli incentivi?
R - Per richiedere la detrazione IRPEF del 55% è necessario:
- ottenere l’ASSEVERAZIONE da un tecnico abilitato,
che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici
richiesti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it,
ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all’ENEA, entro 60
giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per
i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare,
non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al
31/12/2007) copia dell'attestato di qualificazione energetica (o copia dell'attestato
di certificazione energetica nelle province autonome di Trento e Bolzano o
nei comuni che hanno introdotto la certificazione energetica con proprio regolamento
antecedente alla data dell'8 ottobre 2005)
- trasmettere all’ENEA, la scheda informativa
relativa agli interventi realizzati;
- i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa
devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti
la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione
e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico;
- conservare ed esibire all’amministrazione
finanziaria, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della
documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture e le ricevute del
bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione.
D - Ho già
realizzato nel 2007 un intervento di riqualificazione energetica. Come posso
inviare all'ENEA la documentazione prevista entro 60 giorni dalla fine dei
lavori?
R - Oltre all'inoltro informatico tramite il sito http://finanziaria2007.acs.enea.it,
è possibile inviare la documentazione anche tramite raccomandata semplice
all'indirizzo indicato sul decreto.
D - Perché
per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di pannelli
solari o caldaie a condensazione è necessario munirsi sia dell'asseverazione
di un tecnico, sia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica?
Non è sufficiente un solo documento?
R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare
che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto
e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la certificazione
(o qualificazione) - da inviare all'ENEA - deriva da un'altra legge e precisamente
dall'art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006
che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo
pubblico. Sono quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente
di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà
produrre il documento reso obbligatorio dal precedente decreto legislativo.
D -
Nel caso di installazione di nuove finestre comprensive di infissi per le
quali viene rilasciata una certificazione degli elementi da parte del produttore,
è necessario acquisire anche l'attestato di certificazione o qualificazione
energetica da inviare all'ENEA?
R - Si, è esplicitamente richiesto dall'art. 4 comma
1b del decreto attuativo. La certificazione del produttore (che sostituisce
l'asseverazione di cui all'art. 4 comma 1a) e l'attestato di qualificazione
energetica non sono alternativi. Il primo assicura la qualità del prodotto
infissi e il secondo consente di valutare lo status energetico dell'immobile
nel suo complesso. Quest'ultimo documento diventerà presto obbligatorio
per tutti gli edifici e lo Stato oggi contribuisce alle spese con la detrazione
fiscale.
D - Ho intenzione
di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo
acquisire?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico
abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto
edifici" (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o
qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i
dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile (da inviare
in copia all'ENEA). 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato
E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).
D - Devo sostituire
l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale
documentazione devo acquisire?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico
abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto
edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento
può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti
il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare).
2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un
tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi
all'immobile (da inviare in copia all'ENEA). 3) Scheda informativa che contenga
i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).
D - Quali sono
le caratteristiche dei pannelli solari e delle caldaie che occorre installare?
R - Si può far riferimento a quanto disposto dall'art.
8 del "decreto edifici" per quanto riguarda i pannelli solari e
a quanto disposto dall'art. 9 per quanto riguarda le caldaie a condensazione.
Si ricorda che il decreto è scaricabile dalla sezione "I decreti
attuativi".
D - Sono incentivati
gli impianti di riscaldamento a biomasse (legna)? E gli impianti geotermici?
E altri tipi di impianti?
R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il decreto 19/2/07
prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici. Tuttavia,
secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi
di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori
tabellati nell'allegato C del decreto. Quindi, nel caso che venga certificata
questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo
riferimento al comma 344 della Finanziaria e all'art. 6 del "decreto
edifici".
D - Nella ristrutturazione
di una casa, posso approfittare della detrazione del 36% per i lavori di manutenzione
straordinaria e del 55% per i lavori di riqualificazione energetica?
R - Si ritiene di si, non c'è contrasto tra i due
tipi di benefici. Ovviamente non sono cumulabili per lo stesso intervento.
La Finanziaria 2008 estende fino al 2010 la detrazione
IRPEF del 55% per i pannelli solari termici, introdotta con la Finanziaria
2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
D - Devo commissionare
a un tecnico la documentazione prevista dal decreto. La parcella rientra tra
le spese detraibili?
R - Si, nei limiti della percentuale prevista.
D - Sono laureato
in ingegneria. Posso firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato
di qualificazione energetica previsto dal decreto?
R - La documentazione prevista dal decreto deve essere redatta
da un tecnico abilitato, ove con questa dizione si intende una persona abilitata
alla progettazione di edifici e impianti iscritto all'Ordine o al Collegio
professionale (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale). Secondo
la "circolare entrate", reperibile sul sito, possono redigere i
documenti anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari,
purché regolarmente iscritti all'Albo.
D - Mia moglie
possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso
pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione,
posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei
benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono
quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità
immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi
i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini
entro il secondo grado).
D - Il materiale
X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere
ammesso a detrazione?
R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici
materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito
di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi
prescritti.
D - Mi hanno
detto che in base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione
di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta questa interpretazione?
R - La "circolare entrate" conferma questa interpretazione.
Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove
strutture sportive o ricreative.
D - Quali sono
le caratteristiche che devono avere finestre e infissi per beneficiare delle
agevolazioni?
R - L'unica caratteristica richiesta è il valore della
trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere
ai valori tabellati nell'allegato D al decreto.
D - I pannelli
solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975,
come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente
usufruire degli incentivi?
R - Fonti del MSE hanno precisato che possono beneficiare
delle detrazioni fiscali tutti i pannelli solari e gli impianti "factory
made" che presentano una certificazione di test secondo le norme UNI
EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciate da un laboratorio accreditato e che si
considerano tra loro equivalenti. In questo modo si ritiene che possono accedere
alle detrazioni di imposta tutte le tecnologie del solare termico presenti
sul mercato e affidabili in termini di qualità del prodotto.
D - Per la sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori
di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria
per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegue un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto
ai valori tabellati nell'allegato C del decreto attuativo possono usufruire
della detrazione del 55%. La documentazione da approntare è la seguente:
1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti
richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione
(o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga
i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA);
3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da inviare
in copia all'ENEA).
D - Devo asseverare
la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione
di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole
termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si
intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in
conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40
minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European
Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre
necessarie tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido
termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è
installata un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata e su
tutti i corpi scaldanti.
D - Voglio installare
nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità
(inverter). Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19
febbraio 2007?
R - Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in
quelli previsti dal "decreto edifici" (con detrazione fiscale al
55%) mentre la parte riguardante il variatore di velocità potrebbe
rientrare tra i benefici previsti dal "decreto motori" (con detrazione
fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere alla detrazione,
la potenza elettrica dell'inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW
che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi
sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da
non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine,
che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici
esiste sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa
già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia
delle Entrate contenute in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.
D - La fine dei
lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA
è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione
della fattura?
R - Non è una domanda che deve essere inviata all'ENEA
ma una documentazione tecnica (attestato di certificazione/qualificazione
energetica e scheda informativa) e, non essendo specificato a cosa è
riferita la fine dei lavori, sta nella facoltà del richiedente decidere,
tra le varie opzioni, la data limite dalla quale decorrono i sessanta giorni
suddetti, fermo comunque restando che tale documentazione va inviata entro
il 29 febbraio 2008.
D - Sono un amministratore
di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica,
non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi,
a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti,
autonomo e centralizzato.
R - Nel caso di interventi su condomini occorre distinguere
i diversi casi che si possono presentare:
a) Interventi in parti comuni del condominio:
- se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un
unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo
per l'intero edificio;
- se gli impianti sono autonomi occorre predisporre tanti allegati "A"
e "E" per quanti sono gli appartamenti.
b) Intervento su singolo appartamento:
- se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre
un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all'allegato
"B" e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo
appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre
va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
- se l’impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati "A"
e "E" per il singolo appartamento.
D - Vorrei sapere
quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica
e uno di qualificazione energetica e quale dei due debbo far compilare per
accedere agli incentivi del 55%.
R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento
sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di
certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma
o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre
2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da
dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione
energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007.
L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico
abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla
richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita
delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica,
in attesa delle linee guida nazionali, la validità è di 10 anni.
Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione
risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non
deve essere coinvolto nei lavori.
D - Ho intenzione
di installare una caldaia a condensazione per sostituirne una ormai obsoleta.
E' necessario l'attestato di qualificazione energetica dal momento che la
nuova ha una potenza nominale inferiore a 100 kW?
R - Sono necessari tre documenti. Il primo: asseverazione
del tecnico abilitato relativo all'impianto (art. 4 c. 1a), da conservare;
questo documento può essere sostituito dalla certificazione del produttore
(art. 9 c. 4) se - come nel caso specifico - l'impianto ha una potenza nominale
inferiore a 100 kW. Il secondo: certificazione o qualificazione energetica
dell'edificio (art. 4 c. 1b), da inviare all'ENEA. Il terzo: scheda informativa
(all. E), ancora da inviare all'ENEA.
D - Il comma
3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture
opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa?
E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è
proprio agevolata?
R - A causa di un errore nella tab. 3 della Finanziaria (nelle
colonne delle "strutture opache orizzontali" sono stati invertiti
i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti")
e in attesa della sua correzione, non è stato possibile includere le
strutture opache orizzontali (tetti, coperture, solai, ecc.) nel decreto con
la conseguenza che queste non risultano per ora incentivate. In attesa della
correzione, si può tuttavia sempre fare riferimento al comma 2 dell'art.
1 del decreto: se si raggiunge nel corso della ristrutturazione la riduzione
del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati
nell'allegato C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate.
Se non è possibile raggiungere tale obiettivo, è sempre disponibile
la detrazione del 36%, già in vigore da alcuni anni, e per la quale
occorre seguire il relativo iter.
D - L'IVA sui
lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto
edifici" è al 10%? E il 55% da detrarre è comprensivo di
IVA?
R - La risposta alla prima domanda è affermativa per
quanto riguarda la prestazione di servizi e fino a concorrenza dell'importo
della prestazione stessa per quanto riguarda la cessione di beni, qualora
questi siano di valore significativo. Per la seconda domanda, qualora l'IVA
rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile.
Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende.
Per i dettagli si veda la "circolare entrate" al paragrafo 9.
D - Sto ultimando
una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2004 ma
in cui mi devono ancora installare la caldaia, già ordinata. Sto tuttavia
valutando l'opportunità di sostituirla con un generatore di calore
a condensazione ma non sono sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo
l'edificio esistente. Posso usufruire delle detrazioni?
R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione del
generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine
e quindi l'intervento a nostro parere non è agevolabile. Inoltre, per
edificio esistente si intende un edificio iscritto al catasto o per il quale
è in corso l'accatastamento e per il quale si paga l'ICI se dovuta,
altrimenti è più corretto considerarlo in corso di costruzione,
nel qual caso non sono previsti comunque benefici.
D - Il limite
di 60.000 euro della detrazione previsto per la coibentazione delle pareti
e per la sostituzione delle finestre deve intendersi per ciascun intervento
o per ciascun richiedente?
R - Entrambi i lavori fanno riferimento al comma 345 della
Finanziaria che stabilisce il tetto di detrazione di 60.000 euro per ciascun
intervento in cui realizzati uno o più dei lavori ricadenti nello stesso
comma.
D - In casa mia
devo sostituire alcune finestre con altre nuove che rispettano i valori di
trasmittanza tabellati nell'allegato D del "decreto edifici". Quale
documentazione devo preparare?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico
abilitato che specifichi il valore della trasmittanza prima e dopo l'intervento
nel rispetto dei valori limite di cui all'allegato D; questa asseverazione
può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra
che attesti il rispetto degli stessi requisiti e dalle certificazioni dei
singoli componenti, rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento
da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica
da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A
del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA). 3) Scheda
informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare
in copia all'ENEA).
D - Sto per installare
una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione
dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di
mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore
della caldaia o posso sceglierlo io?
R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a
100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere
a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore
a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico
che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e
delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto
degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici".
La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.
D - E' agevolabile
la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto
adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta
sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o
vetrate (e in questo caso sarebbe considerata struttura opaca verticale),
sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra
(e in questo caso sarebbe considerata finestra comprensiva di infissi). Per
i valori di trasmittanza da rispettare in entrambi i casi, vedere l'allegato
D al "decreto edifici". Condizione indispensabile è, comunque,
che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione
del box che quindi non può essere agevolato.
D - Ho intenzione
di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno
di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal "decreto
edifici". E' vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
R - Il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico
e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma
è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia
delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile nella sezione
"La normativa". Il soggetto attuatore di tale decreto non è
però l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.grtn.it) al quale
è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.
D - Voglio installare
nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità
(inverter) con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni
fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
R - Tale intervento potrebbe rientrare in quelli previsti
dal "decreto edifici", facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria
che prevede una detrazione fiscale del 55%. Occorre però dimostrare
che l'installazione del condizionatore nella funzione pompa di calore consegue
un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore
di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del "decreto
edifici". In alternativa, l'intervento potrebbe rientrare in quelli previsti
dal "decreto motori" (che prevede, però, una detrazione solo
del 20%) ma facciamo notare che la potenza elettrica dell'inverter per accedere
alla detrazione deve essere uguale o superiore a 7,5 kW, il che difficilmente
si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del
rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi
con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli
interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre
l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già
in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle
Entrate contenute in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.
D - Abito in
una villa trifamiliare senza però che i proprietari di ciascuna unità
immobiliare abbiano costituito un condominio. Volendo cambiare la caldaia
centralizzata con una nuova a condensazione, occorre inviare un solo attestato
di qualificazione energetica (allegato A) e una sola scheda informativa (allegato
E) o tanti attestati e tante schede quanti sono i proprietari? Se è
vera la prima ipotesi, chi è tenuto di noi ad inviare la documentazione?
R - In analogia con quanto stabilito per la richiesta di
detrazione fiscale del 36%, si ritiene che in tutti i casi di lavori comuni
in edifici privi di condominio sia sufficiente un solo allegato A e un solo
allegato E e che l'invio all'ENEA possa essere fatto da uno qualsiasi dei
proprietari non condòmini.
D - Sto ristrutturando
un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un
caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi
a norma e installo una caldaia a condensazione?
R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio,
per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di
riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato
o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene
pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento,
per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto
14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui
si riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi
di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli
organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento
localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi,
se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW."
D - Ho inviato
la documentazione all'ENEA ma non ho poi avuto riscontri. Come posso sapere
se la mia documentazione è stata accettata e se potrò accedere
alla detrazione?
R - Non è al momento previsto che l'ENEA riscontri
la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né
in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Si ribadisce, tuttavia,
che gli unici documenti da inviare sono l'allegato A (attestato di qualificazione/certificazione
energetica) e l'allegato E (scheda informativa). Null'altro.
D – Sono
un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle
finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire
al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato
nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione
delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1?
R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di
prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali
senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo”
specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva
di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante
calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo
agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo
semplificato. Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche
detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per
i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione
da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della
UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo
stesso.